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Ippica | 30 luglio 2025, 15:07

Gestione dell'ippodromo e ricorso della Varesina: al Comune anche il secondo set. Il Tar di Milano rinvia il tutto al 22 settembre, quando il bando per la nuova concessione sarà già chiuso

Nessuna decisione del Tar di Milano sulla richiesta da parte dell'attuale gestore contro l'istanza della SVICC rigettata da Palazzo Estense per la proroga dell'attuale contratto di concessione

Gestione dell'ippodromo e ricorso della Varesina: al Comune anche il secondo set. Il Tar di Milano rinvia il tutto al 22 settembre, quando il bando per la nuova concessione sarà già chiuso

Capitolo ippodromo e ricorso della Società Varesina Incremento Corse e Cavalli dopo che il Comune di Varese aveva rigettato l'istanza dello stesso gestore in scadenza per la proroga del contratto di concessione dell'impianto in seguito all'avvio della procedura per le manifestazioni d'interesse e per il bando della nuova concessione della struttura da parte di Palazzo Estense. 

Vi avevamo raccontato dell'ordinanza del Tar di Brescia che dava ragione al Comune di Varese, confermando che sulla vicenda in questiona la competenza è del Tar di Milano (leggi QUI). 

La novità odierna da parte del Tar di Milano è il rinvio del tutto alla camera di consiglio del 22 settembre, senza quindi alcuna decisione rispetto alle richieste cautelari da parte della Varesina nei confronti della misura presa dell'amministrazione varesina contro l'istanza della Società Varesina Incremento Corse e Cavalli.

Va notato che il 22 settembre è una data successiva alla scadenza del bando per l'assegnazione della nuova concessione dell'ippodromo, sicuramente una cosa non da poco.

Ecco l'ordinanza completa del Tar di Milano

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2564 del 2025, proposto da Società Varesina Incremento Corse e Cavalli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Marco Petitto, Gerardo Maria Cinelli, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni De Vergottini in Milano, via Lanzone, 4;

contro

Comune di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Benzoni, Laura Luoni, Antonella Pomati, Dorotea Sanna, domiciliataria ex lege in Varese, via Sacco, 5;

per l’annullamento previa adozione di idonea misura cautelare:

(i) della nota del 22 maggio 2025, con cui il Comune di Varese ha rigettato l’istanza presentata da Società Varesina Incremento Corse e Cavalli S.r.l. in data 19 maggio 2025 per la proroga del “Contratto di proroga della concessione in uso degli impianti sportivi in località Ippodromo” rep. n. 28177 del 31 gennaio 1996 (ii) della determinazione dirigenziale n. 701 del 21 maggio 2025 recante “Avvio della procedura finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse a partecipare all’evidenza pubblica per la concessione in uso del compendio comunale dell’Ippodromo delle Bettole”; (iii) del bando di pubblico incanto prot. n. GE/2025/0055290 del 22 maggio 2025, pubblicato in pari data, con il quale il Comune di Varese ha indetto la procedura aperta per la concessione in uso del compendio comunale dell’Ippodromo delle Bettole; (iv) dei documenti e degli elaborati posti a base di gara; e per quanto occorrer possa (v) della determina dirigenziale n. 635 del 13 maggio 2025 con cui il Comune ha approvato e recepito la Relazione tecnica di sintesi sullo stato di fatto dell’Ippodromo redatta da Uniconsult Servizi di Ingegneria Impiantistica e della medesima Relazione tecnica di sintesi nonché (vi) di ogni altro atto applicativo e/o provvedimento, anche successivo, comunque denominato, nonché atto presupposto – anche non cognito alla ricorrente – ad essi presupposti, annessi, connessi e conseguenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Varese;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2025 il dott. Andrea Lipari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con il ricorso in epigrafe, originariamente proposto presso la Sezione staccata di Brescia di questo Tribunale, e successivamente trasmesso, con ordinanza presidenziale n. 181/2025, alla sede di Milano, è stato chiesto l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare: (i) della nota del 22 maggio 2025, con cui il Comune di Varese ha rigettato l’istanza presentata da Società Varesina Incremento Corse e Cavalli S.r.l. in data 19 maggio 2025 per la proroga del “Contratto di proroga della concessione in uso degli impianti sportivi in località Ippodromo” rep. n. 28177 del 31 gennaio 1996 (ii) della determinazione dirigenziale n. 701 del 21 maggio 2025 recante “Avvio della procedura finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse a partecipare all’evidenza pubblica per la concessione in uso del compendio comunale dell’Ippodromo delle Bettole”; (iii) del bando di pubblico incanto prot. n. GE/2025/0055290 del 22 maggio 2025, pubblicato in pari data, con il quale il Comune di Varese ha indetto la procedura aperta per la concessione in uso del compendio comunale dell’Ippodromo delle Bettole; (iv) dei documenti e degli elaborati posti a base di gara; e per quanto occorrer possa (v) della determina dirigenziale n. 635 del 13 maggio 2025 con cui il Comune ha approvato e recepito la Relazione tecnica di sintesi sullo stato di fatto dell’Ippodromo redatta da Uniconsult Servizi di Ingegneria Impiantistica e della medesima Relazione tecnica di sintesi nonché (vi) di ogni altro atto applicativo e/o provvedimento, anche successivo, comunque denominato, nonché atto presupposto – anche non cognito alla ricorrente – ad essi presupposti, annessi, connessi e conseguenziali;

- si è costituita l’Amministrazione resistente formulando una serie di eccezioni pregiudiziali e preliminari, e comunque chiedendo il rigetto del ricorso previa reiezione della domanda cautelare;

Considerato che:

- con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha formulato “istanza istruttoria ai sensi dell’art. 116, comma 2, del c.p.a.”, deducendo di aver presentato, in data 12 giugno 2025, una specifica istanza di accesso agli atti rimasta inevasa, e riservandosi di formulare motivi aggiunti in merito alle risultanze della citata istanza; ha chiesto, quindi, che venga ordinato al Comune di esibire in giudizio tutti gli atti e documenti richiesti con la predetta istanza, “con particolare riferimento a quelli annessi, connessi e conseguenziali alla Relazione di stima dello stato dei luoghi dell’Ippodromo, giacché posti a fondamento dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso”;

- con memoria del 21.7.2025, il Comune resistente ha dedotto di aver riscontrato l’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente, e di ritenere quindi cessata la materia del contendere in ordine alla predetta domanda;

- alla camera di consiglio del 25.7.2025, parte ricorrente ha affermato di avere ancora interesse all’esibizione dei documenti richiesti, ritenendo non esaustivo il riscontro del Comune;

Ritenuto quindi di ordinare al Comune resistente l’esibizione integrale in giudizio della documentazione richiesta, ove non già effettuata, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza;

Ritenuto di rinviare a nuova data l’esame della domanda cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ordina all’Amministrazione resistente l’esibizione integrale in giudizio della documentazione richiesta da parte ricorrente, ove non già effettuata, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza;

Rinvia la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 22 settembre 2025.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Luca Iera, Primo Referendario

Andrea Lipari, Referendario, Estensore

Redazione

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