"Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione V, respinge la domanda cautelare".
La parola fine al procedimento che ha visto la Società Varesina Incremento Corse Cavalli rivolgersi al TAR per prorogare la concessione per la gestione dell'Ippodromo (leggi QUI), e quindi in un certo senso "superare" il bando - in scadenza il 16 ottobre - per l'assegnazione a un nuovo gestore, è forse arrivata oggi.
La giustizia amministrativa ha infatti rigettato l'istanza "presentata da Società Varesina Incremento Corse e Cavalli S.r.l. in data 19 maggio 2025 per la proroga del “Contratto di proroga della concessione in uso degli impianti sportivi in località Ippodromo” rep. n. 28177 del 31 gennaio 1996 (ii) della determinazione dirigenziale n. 701 del 21 maggio 2025 recante “Avvio della procedura finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse a partecipare all’evidenza pubblica per la concessione in uso del compendio comunale dell’Ippodromo delle Bettole”; (iii) del bando di pubblico incanto prot. n. GE/2025/0055290 del 22 maggio 2025, pubblicato in pari data, con il quale il Comune di Varese ha indetto la procedura aperta per la concessione in uso del compendio comunale dell’Ippodromo delle Bettole; (iv) dei documenti e degli elaborati posti a base di gara; e per quanto occorrer possa (v) della determina dirigenziale n. 635 del 13 maggio 2025 con cui il Comune ha approvato e recepito la Relazione tecnica di sintesi sullo stato di fatto dell’Ippodromo redatta da Uniconsult Servizi di Ingegneria Impiantistica e della medesima Relazione tecnica di sintesi nonché (vi) di ogni altro atto applicativo e/o provvedimento, anche successivo, comunque denominato, nonché atto presupposto – anche non cognito alla ricorrente – ad essi presupposti, annessi, connessi e conseguenziali".
"Ritenuto quindi, che non sussiste il fumus boni iuris necessario per concedere la misura cautelare" respinge l'istanza della Varesina.
Spetterà dunque al bando indicare chi saranno i concorrenti per il futuro delle Bettole.
Ecco il testo completo dell'ordinanza:
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2564 del 2025, proposto da
Società Varesina Incremento Corse e Cavalli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Marco Petitto, Gerardo Maria Cinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni De Vergottini in Milano, via Lanzone, 4;
contro
Comune di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Benzoni, Laura Luoni, Antonella Pomati, Dorotea Sanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Varese, via Sacco, 5;
per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare:
(i) della nota del 22 maggio 2025, con cui il Comune di Varese ha rigettato l’istanza presentata da Società Varesina Incremento Corse e Cavalli S.r.l. in data 19 maggio 2025 per la proroga del “Contratto di proroga della concessione in uso degli impianti sportivi in località Ippodromo” rep. n. 28177 del 31 gennaio 1996 (ii) della determinazione dirigenziale n. 701 del 21 maggio 2025 recante “Avvio della procedura finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse a partecipare all’evidenza pubblica per la concessione in uso del compendio comunale dell’Ippodromo delle Bettole”; (iii) del bando di pubblico incanto prot. n. GE/2025/0055290 del 22 maggio 2025, pubblicato in pari data, con il quale il Comune di Varese ha indetto la procedura aperta per la concessione in uso del compendio comunale dell’Ippodromo delle Bettole; (iv) dei documenti e degli elaborati posti a base di gara; e per quanto occorrer possa (v) della determina dirigenziale n. 635 del 13 maggio 2025 con cui il Comune ha approvato e recepito la Relazione tecnica di sintesi sullo stato di fatto dell’Ippodromo redatta da Uniconsult Servizi di Ingegneria Impiantistica e della medesima Relazione tecnica di sintesi nonché (vi) di ogni altro atto applicativo e/o provvedimento, anche successivo, comunque denominato, nonché atto presupposto – anche non cognito alla ricorrente – ad essi presupposti, annessi, connessi e conseguenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Varese;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2025 il dott. Andrea Lipari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
-con il ricorso in epigrafe è stato chiesto l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare: (i) della nota del 22 maggio 2025, con cui il Comune di Varese ha rigettato l’istanza di proroga del “Contratto di proroga della concessione in uso degli impianti sportivi in località Ippodromo” rep. n. 28177 del 31 gennaio 1996 (ii) della determinazione dirigenziale n. 701 del 21 maggio 2025 recante “Avvio della procedura finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse a partecipare all’evidenza pubblica per la concessione in uso del compendio comunale dell’Ippodromo delle Bettole”; (iii) del bando di pubblico incanto prot. n. GE/2025/0055290 del 22 maggio 2025, pubblicato in pari data, con il quale il Comune di Varese ha indetto la procedura aperta per la concessione in uso del compendio comunale dell’Ippodromo delle Bettole; (iv) dei documenti e degli elaborati posti a base di gara; (v) della determina dirigenziale n. 635 del 13 maggio 2025 con cui il Comune ha approvato e recepito la Relazione tecnica di sintesi sullo stato di fatto dell’Ippodromo redatta da Uniconsult Servizi di Ingegneria Impiantistica e della medesima Relazione tecnica di sintesi nonché (vi) di ogni altro atto applicativo e presupposto;
• si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente formulando una serie di eccezioni pregiudiziali e preliminari, e comunque chiedendo il rigetto del ricorso previa reiezione della domanda cautelare;
• all’esito dell’ordinanza istruttoria n. 2770/2025 di questa Sezione, il Comune ha depositato in giudizio documentazione;
• in vista della camera di consiglio del 22.9.2025 entrambe le parti hanno depositato memorie;
Considerato che:
a) l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Comune resistente non appare fondata, in quanto l'art. 6, L. 21 luglio 2000 n. 205, nella parte in cui, modificando la disciplina anteriore, stabilisce la compromettibilità in arbitri di controversie rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, sembra avere valore di norma innovativa e non retroattiva, con conseguente nullità della clausola compromissoria relativa a controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi nascenti da una convenzione stipulata in data anteriore all’entrata in vigore della L. n. 205 del 2000 (ex multis, T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 13 aprile 2016, n. 410);
b) in disparte l’esame delle ulteriori eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dal Comune resistente, ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare il ricorso non appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza, in quanto:
• con riferimento al primo motivo, gli artt. 9 e 10 del III addendum non sembrano poter essere interpretati nel senso di prevedere una sorta di diritto potestativo della concessionaria al prolungamento del rapporto, in quanto – se così fosse – sarebbero in contrasto con il diritto europeo, che impone di ricondurre l’efficacia temporale degli atti concessori ad una durata conforme al rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza (in particolare artt. 11 e 12 della direttiva 2006/123/CE e art. 49 del TFUE); inoltre, per un verso la convenzione de qua esclude il diritto della concessionaria all’indennizzo nel caso in cui la concessione arrivi a naturale scadenza, e per altro verso l’art. 1, comma 9, del D.L. n. 131/2024 appare applicabile alle sole concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali;
• con riferimento al secondo motivo, prescindendo in questa fase dalla questione dell’applicabilità al caso di specie dell’art. 216 comma 2 del D.L. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), la disposizione de qua sembra porre un onere di avviare i percorsi di revisione dei rapporti concessori, ma non un diritto soggettivo al loro ottenimento; inoltre, le doglianze della ricorrente non sono supportate dalla dimostrazione dell’entità dell’alterazione dell’equilibrio economico finanziario derivante dalla sospensione delle attività sportive nel periodo pandemico;
• con riferimento al terzo motivo, le previsioni e i criteri stabiliti dal bando, oggetto di censura da parte del ricorrente, non sembrano avere portata escludente né precludere l’utile partecipazione degli operatori interessati alla procedura di gara;
Ritenuto, quindi, che non sussiste il fumus boni iuris necessario per concedere una misura cautelare;
Ritenuto di compensare le spese processuali della presente fase cautelare, in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Andrea Lipari, Referendario, Estensore














