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In Breve

| 10 gennaio 2023, 07:00

Ancora pasticci con il Superbonus 110%: ecco come tutelarti

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione Penale ha precisato che la fruizione dei bonus fiscali legati agli interventi edilizi è vincolata indissolubilmente al completamento di tali interventi in base alle tempistiche prestabilite dai titoli abilitativi.

Ancora pasticci con il Superbonus 110%: ecco come tutelarti

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione Penale ha precisato che la fruizione dei bonus fiscali legati agli interventi edilizi è vincolata indissolubilmente al completamento di tali interventi in base alle tempistiche prestabilite dai titoli abilitativi.

Se la detrazione della spesa è finalizzata all’inserimento nella dichiarazione dei redditi, l’anticipazione dei pagamenti è consentita anche per lavori ancora da eseguire, a patto che tali lavori siano eseguiti nelle tempistiche prescritte dai titoli edilizi, pena la revoca dei benefici fiscali.

Con il Superbonus 110%, il contribuente, così come previsto dall’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, in Legge 17 luglio 2020, n. 77, potrà optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, a condizione che i lavori siano stati tutti eseguiti ovvero previa dichiarazione, da parte di un tecnico qualificato,  di “stato di avanzamento” (SAL) che attesti che almeno il 30% dei lavori agevolabili sia stato eseguito e che le spese sostenute siano congrue.

E’ bene precisare che il tecnico attestatore, allorquando attesti “tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora“, non potrà includere nel SAL le lavorazioni che non siano state eseguite, anche se le stesse siano state fatturate e pagate.

La Suprema Corte di Cassazione ha pertanto statuito che non sia possibile rilasciare alcun visto di conformità in relazione a cessioni di crediti che riguardino lavorazioni o somministrazioni non ancora eseguite.

Una tale violazione comporta pertanto la sussistenza del reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex artt. 2 e 8, d. lgs. n. 74/2000 per coloro i quali, dopo aver usufruito dello sconto in fattura oppure aver monetizzato il credito tramite cessione secondo le specifiche prescritte dall’art. 121 d.l. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, il Legge 17 luglio 2020, n. 77, fatturi “in acconto” di spese per opere non ancora ultimate o per le quali non sia stato emesso un SAL da parte di un tecnico abilitato tale da attestare l’esecuzione di una porzione di lavori agevolabili e la relativa congruità di spese effettuate.

Secondo gli Ermellini, l’emissione di fatture “in acconto” mirerebbe a simulare l’esistenza di spese non ancora sostenute in concreto nonchè a creare un presupposto fittizio alla detrazione fiscale.

Una tesi certamente discutibile atteso che le fatture in acconto, ad esempio nella vita di molte società, concorrono sia a determinarne i ricavi , sia a determinarne i costi; e su questa circostanza nessuno ha mai pensato potessero rappresentare dei presupposti fittizi alla detrazione fiscale.

Va poi ricordato che la Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile la violazione dell'art. 44 del D.P.R. 380 del 2001 per ogni “intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente”.

Ciò vuol dire che anche un intervento di superbonus 110% su un immobile che presenta abusi fa incorrere alle sanzioni penali comminate dal richiamato decreto

Insomma, come sempre, le difficoltà (o incapacità) del nostro legislatore, si ripercuotono sul cittadino.

 

Rubrica a cura dell'Avvocato Stefano Ghilotti

P.za Monte Grappa, 4, 21100 Varese VA

Per contatto diretto InGiustizia.VareseNoi@gmail.com

 

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