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Varese | 24 gennaio 2023, 06:00

L'Amministrazione di sostegno, strumento di tutela per i soggetti deboli

L’amministratore di sostegno è una figura istituita per tutelare quelle persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica

L'Amministrazione di sostegno, strumento di tutela per i soggetti deboli

Tratto con favore l’argomento sia perchè si tratta di un tema sempre attuale (anche in ragione dell’invecchiamento della nostra popolazione) sia perchè richiestomi da Marisa e Paola che hanno scritto alla e-mail della nostra rubrica ingiustizia.varesenoi@gmail.com.

L’amministratore di sostegno è una figura istituita per tutelare quelle persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

La misura di protezione dell’amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha attuato una vera e propria rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone fragili, affiancando ai più rigidi istituti tradizionali (interdizione e inabilitazione) un nuovo strumento, più flessibile e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni.

L’amministrazione di sostegno si pone, così, come uno strumento modulabile, in grado di fornire ai soggetti deboli un supporto (declinato in termini di rappresentanza o di assistenza), che miri a sostenere la capacità residua del soggetto, valorizzando la centralità della persona e il principio di autodeterminazione.

Ai sensi dell’art. 404 c.c., la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti della persona “che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.

La norma individua, dunque, due requisiti, uno di tipo soggettivo (la menomazione fisica o psichica), l’altro di tipo oggettivo (l’impossibilità di provvedere ai propri interessi), che devono coesistere ed essere legati da un rapporto di causalità.

In realtà questo istituto è oggi soggetto ad un’interpretazione estensiva che consente l’adozione della  misura di protezione, non solo sussistendo una specifica infermità o patologia, anche in tutti i casi in cui il soggetto beneficiario sia privo di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana. 

 

La legittimazione attiva alla proposizione del ricorso spetta ai soggetti indicati negli artt. 406 e 417 c.c.

Se non sussistono particolari ragioni di urgenza, il Giudice Tutelare, letto il ricorso, fissa con decreto la data di udienza per l’audizione del beneficiario e per la convocazione del ricorrente e degli altri soggetti (congiunti, conviventi, ecc.) indicati nell’art. 406 c.c. 

Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura del ricorrente, al beneficiario; entrambi gli atti devono essere comunicati agli altri soggetti indicati nel ricorso.

La fase istruttoria può esaurirsi con l’audizione del beneficiario, del ricorrente e dei congiunti (se presenti) e con la sola acquisizione della documentazione allegata al ricorso; tuttavia, il Giudice Tutelare, in virtù degli ampi poteri istruttori che gli sono riconosciuti dall’art. 407 c.c., può disporre, anche d’ufficio, ogni ulteriore accertamento, anche disponendo apposita consulenza tecnica in ordine alla capacità e autonomia del beneficiario.

La scelta dell’amministratore di sostegno viene effettuata dal Giudice Tutelare “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria”, secondo un ordine preferenziale individuato nell’art. 408 c.c..

Nella prassi  il Giudice Tutelare cercherà di nominare il soggetto eventualmente indicato dal beneficiario sia esso parente o soggetto terzo.

Tuttavia laddove accerterà una particolare litigiosità presente nella famiglia del pupillo, nominerà un professionista iscritto negli appositi elenchi istituiti presso i singoli Uffici giudiziari che contengono i nominativi di professionisti in materie giuridiche ed economiche disponibili allo svolgimento dell’incarico.

Solo col giuramento l’Amministratore di Sostegno entrerà nel pieno possesso delle sue funzioni.

L’Amministratore di Sostegno non ha diritto ad alcun compenso salvo il Giudice Tutelare  gli riconosca un’ equa indennità.

L’oggetto dell’incarico, determinato nel decreto di nomina, individua i compiti dell’amministratore di sostegno.

Essi potranno riguardare i due seguenti ambiti (alternativamente o congiuntamente):

  • la cura della persona, intesa sia come cura della salute (eventuali scelte sanitarie, rapporti con il personale medico, espressione del consenso informato, ecc.), sia come gestione degli aspetti relazionali e sociali (scelta del luogo dove vivere, avvio di un percorso di psicoterapia o sostegno nella ricerca di un’occupazione lavorativa, ecc.);
  • la cura del patrimonio, riferita alla gestione reddituale e patrimoniale del beneficiario (amministrazione di beni mobili – stipendi, pensioni, portafoglio titoli, ecc. – o di beni immobili), volta alla conservazione delle risorse finanziarie dello stesso e al soddisfacimento delle necessità ordinarie e straordinarie del medesimo.

Sotto il profilo dei poteri dell’amministratore, egli, in relazione alle condizioni di salute e all’autonomia residua del beneficiario, potrà essere investito dal Giudice Tutelare di un ruolo di rappresentanza esclusiva (sostituendosi integralmente al soggetto) o di mera assistenza (affiancandosi al soggetto nell’assunzione delle decisioni). 

Nel procedimento, non è necessaria la difesa tecnica. Pertanto, il ricorso potrà essere presentato direttamente dal ricorrente, senza il ministero di un difensore.

Sono scaricabili sul sito internet di quasi tutti i Tribunali dei moduli che il ricorrente potrà compilare e depositare presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

Personalmente, consiglio di rivolgersi ad un legale laddove la litigiosità familiare sia importante o se il patrimonio da gestire non sia di poco momento ovvero, ancora, allorquando si debbano operare scelte difficili nell’interesse del beneficiario (ad esempio la collocazione in una Residenza Sanitaria Assistenziale) che se prese da un parente potrebbero ulteriormente esacerbare gli animi e i rapporti endo-familiari.

 

 

 

Ghilotti & Partners Studio Legale

 

Piazza Monte Grappa 4

21100 VARESE 

Tel 0332.288882

Fax  0332.233211

 

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