Il trasferimento all'estero però non comporta, da solo, la cessazione della residenza fiscale italiana: l'Agenzia delle Entrate può contestarlo se il contribuente ha mantenuto in Italia legami personali, familiari o patrimoniali tali da radicarvi ancora la residenza.
Una delle domande più frequenti infatti è la seguente: “se mi trasferisco all’estero devo pagare le tasse in Italia?”
La risposta richiede precisione. Un soggetto può risultare residente all'estero (anche iscritto all'AIRE) pur conservando in Italia legami personali, familiari o patrimoniali rilevanti.
Sul piano fiscale, però, questo espone a rischi concreti: se ricorrono i presupposti della normativa tributaria italiana, il contribuente può essere considerato fiscalmente residente in Italia, con obbligo di dichiarare i redditi ovunque prodotti.
Per questo motivo, come spiega l’Avv. Daniele Bertaggia, fondatore e Managing Partner dello Studio Legale Internazionale Bertaggia e Avvocato Cassazionista attivo nella professione dal 1993, il trasferimento all’estero dovrebbe sempre essere gestito come un percorso giuridico, fiscale e probatorio da pianificare con attenzione.
Residenza anagrafica, residenza fiscale e iscrizione AIRE: perché non sono la stessa cosa
L’AIRE, Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, è lo strumento anagrafico attraverso il quale il cittadino italiano che trasferisce all’estero la propria dimora abituale viene registrato come residente fuori dal territorio nazionale.
L’iscrizione è obbligatoria per i cittadini italiani che fissano all’estero la propria dimora abituale e deve essere richiesta all’Ufficio consolare competente entro 90 giorni dal trasferimento della residenza.
L’iscrizione AIRE da sola però non è sufficiente a rendere inattaccabile la posizione fiscale del contribuente. La residenza fiscale viene infatti determinata sulla base dell’art. 2 del TUIR, secondo criteri sostanziali che devono essere verificati nel caso concreto.
In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, una persona fisica può essere considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, ricorre almeno uno dei criteri previsti dalla normativa:
- residenza civilistica
- domicilio fiscale
- presenza fisica nel territorio dello Stato o, nei termini oggi previsti, iscrizione anagrafica con valore presuntivo
L’Agenzia delle Entrate richiama il criterio temporale della maggior parte dell’anno, pari normalmente ad almeno 183 giorni, o 184 negli anni bisestili.
Il nuovo rilievo del domicilio fiscale dal 2024
Un punto particolarmente delicato riguarda il concetto di domicilio.
Oggi il domicilio rilevante ai fini fiscali è definito in modo autonomo e guarda al luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.
È quindi necessario prestare particolare attenzione alla permanenza in Italia di legami familiari, affettivi, sociali e personali stabili.
In termini pratici, anche una persona formalmente residente all’estero potrebbe essere oggetto di contestazione se, ad esempio, mantiene in Italia il coniuge, i figli, una stabile abitazione disponibile o una presenza personale ricorrente.
E se lavoro all’estero? Devo pagare le tasse in Italia?
Anche questa domanda non ammette una risposta automatica.
Il fatto di lavorare all’estero non esclude, di per sé, la possibilità che l’Italia rivendichi la residenza fiscale del contribuente. La tassazione dipende dalla qualificazione della residenza fiscale, dalla natura dei redditi, dal Paese in cui sono prodotti, dalle eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni e dalla concreta struttura personale e patrimoniale del soggetto.
Se il contribuente viene considerato fiscalmente residente in Italia, si applica il principio della tassazione mondiale, con obbligo di dichiarare in Italia i redditi ovunque prodotti, salvo il riconoscimento dei meccanismi convenzionali o dei crediti d’imposta eventualmente spettanti per evitare fenomeni di doppia imposizione.
La domanda corretta da porsi quindi è: dove sono fiscalmente residente secondo la normativa italiana, la normativa dello Stato estero e l’eventuale convenzione contro le doppie imposizioni?
È importante saperlo perché i residenti fiscali in Italia con patrimoni o investimenti all'estero hanno obblighi dichiarativi aggiuntivi, in particolare il monitoraggio fiscale tramite quadro RW, che riguarda conti, immobili, partecipazioni, cripto-attività e altri asset detenuti fuori dall'Italia.
Il mancato adempimento può comportare sanzioni significative, con profili ancora più complessi in caso di redditi non dichiarati.
Bisogna quindi distinguere tra tre piani differenti: residenza fiscale, tassazione dei redditi esteri e obblighi di monitoraggio, anche per comprendere su quali base l’Agenzia delle Entrate effettua i propri controlli.
Gli elementi che possono attirare i controlli dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate può valutare la posizione del contribuente sulla base di una pluralità di elementi, non limitandosi al dato formale dell’iscrizione anagrafica.
Tra gli indicatori più frequentemente rilevanti vi sono:
● permanenza del coniuge, dei figli o del nucleo familiare in Italia;
● disponibilità di un’abitazione stabile nel territorio italiano;
● frequenti rientri in Italia;
● utilizzo continuativo di conti correnti, carte di credito o strumenti finanziari italiani;
● mantenimento di cariche sociali, incarichi gestori o attività operative in società italiane;
● svolgimento di riunioni, trattative o attività professionali in Italia;
● iscrizioni ad associazioni, circoli, strutture sanitarie o servizi che dimostrino una presenza abituale;
● mancata prova di un effettivo radicamento personale e abitativo nello Stato estero;
● incongruenza tra residenza dichiarata e reale stile di vita.
Perché serve una pianificazione legale e fiscale preventiva
Da qui appare dunque chiaro che il trasferimento di residenza all’estero non può e non deve essere improvvisato.
Ogni situazione presenta variabili specifiche e una consulenza preventiva consente di:
● verificare se il trasferimento sia realmente sostenibile;
● individuare i rischi fiscali prima che emergano contestazioni;
● coordinare la posizione italiana con quella dello Stato estero;
● valutare l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni;
● predisporre un fascicolo probatorio adeguato;
● ridurre il rischio di accertamenti, sanzioni e doppia imposizione;
● pianificare correttamente società, patrimoni e flussi reddituali.
Altrimenti, si rischia di trovarsi in una situazione complessa: formalmente residente all’estero, ma fiscalmente ancora esposto alle pretese dell’Amministrazione italiana.
Studio Legale Internazionale Bertaggia: assistenza per trasferimenti di residenza e fiscalità internazionale
Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia assiste imprenditori, professionisti, pensionati e investitori nella valutazione e pianificazione dei trasferimenti di residenza all’estero, con particolare attenzione ai profili fiscali, patrimoniali e probatori.
L’attività dello Studio è orientata a verificare preventivamente la sostenibilità giuridica del trasferimento, individuare i rischi di contestazione e predisporre una strategia coerente con la situazione personale, familiare e patrimoniale del cliente.
Il supporto può comprendere:
● analisi preliminare della posizione fiscale e patrimoniale;
● verifica dei legami residui con l’Italia;
● valutazione della giurisdizione estera di destinazione;
● analisi delle convenzioni contro le doppie imposizioni;
● predisposizione del fascicolo probatorio;
● assistenza in materia di AIRE, fiscalità internazionale e monitoraggio fiscale;
● coordinamento con professionisti esteri nelle giurisdizioni interessate.
Trasferirsi all’estero può rappresentare una scelta legittima e strategica, ma deve essere realizzata in modo coerente, documentato e conforme alla normativa vigente.
Se vuoi approfondire l’argomento, puoi farlo alla pagina dedicata sul sito dello Studio Legale Internazionale Bertaggia: “se mi trasferisco all’estero devo pagare le tasse in Italia?”
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