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Economia | 19 novembre 2019, 13:45

Novità sulla normativa inerente alla detraibilità dei carburanti

Dal primo luglio del 2018 non è più obbligatorio per i possessori di partite Iva e imprese compilare la scheda carburante al fine di beneficiare della detraibilità dell'Iva sugli acquisti dei carburanti

Novità sulla normativa inerente alla detraibilità dei carburanti

Dal primo luglio del 2018 non è più obbligatorio per i possessori di partite Iva e imprese compilare la scheda carburante al fine di beneficiare della detraibilità dell'Iva sugli acquisti dei carburanti.

Infatti, tutti gli acquisti di benzina, gasolio o altro carburante devono essere assolutamente tracciabili come elencato nel nuovo comma 1-bis dell'art.164 TUIR, introdotto dall'art. 1 comma 922. Da quest'anno, sono state introdotte diverse novità che riguardano le modalità di acquisto dei carburanti da parte dei titolari di partita Iva, professionisti ed imprese.

In particolare tali novità hanno previsto a partire dal 1° luglio dell'anno scorso, una serie di limiti alla detraibilità Iva carburanti per chi effettua l'acquisto di carburante da autotrazione, gasolio e lubrificanti, per cui sono esclusi dalla nuova normativa: il GPL, carburanti per la nautica, motori fissi, gruppi elettrogeni e apparecchiature varie.

Sulla base delle novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate, i pagamenti accettati al fine di continuare a fruire dei benefici fiscali della detrazione Iva carburante e deducibilità dei costi, dovranno avvenire esclusivamente attraverso: assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali; bonifico bancario o postale; addebito diretto in conto corrente; carte di credito; carte di debito/bancomat; carte prepagate; altri pagamenti elettronici che consentano anche l’addebito in conto corrente. Naturalmente gli acquisti di carburante in denaro contante possono essere effettuati però non danno diritto alla detrazione Iva e alla deducibilità dei costi.

Pertanto tutti i possessori di partita Iva devono assolutamente essere dotati di strumenti di pagamento tracciabili idonei all'ottenimento della detraibilità Iva carburante e della deducibilità dei costi. Oltre all'obbligo dei pagamenti tracciabili per il carburante, la scorsa legge di bilancio ha introdotto anche l'obbligo della fattura elettronica carburante per le cessioni nei confronti dei titolari di partita Iva ed imprese, ad esclusione dei consumatori privati.

Una piacevole sorpresa, nell'ambito della deducibilità costi auto 2019 e detraibilità Iva, riguarda le imprese e i professionisti che utilizzano auto e veicoli all’interno della propria attività aziendale o professionale. Infatti, il Consiglio UE con la decisione 2016/1982 ha autorizzato il nostro Paese a prorogare la detraibilità dell’Iva del 40% sulle autovetture utilizzate dalle imprese o dai professionisti.

La proroga concessa dalla Ue riguarda la detraibilità dell'Iva al 40% sulle auto acquistate ed utilizzate solo ed esclusivamente per l’attività d’impresa o professionale e restano in vigore le attuali regole per i veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, con portata inferiore a 35 quintali e con massimo 8 posti oltre al conducente.

Inoltre, è ancora valida anche la possibilità di detrazione Iva al 100% sui veicoli e auto esclusivamente aziendali come veicoli per il trasporto di beni merce, taxi, scuola guida, aziende noleggio o leasing. Infine, sono annoverati anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro tramite contratti di locazione finanziaria, e poi messi a disposizione del personale dipendente, dietro pagamento di un corrispettivo. Se desiderate approfondire maggiormente l'argomento vi consigliamo di leggere ulteriori informazioni in questo articolo.



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