/ Economia

Economia | 08 giugno 2021, 13:49

Amministratori di condominio, ecco le giuste regole formative e di rappresentanza

L'AIAC, l'Associazione Italiana Amministratori di Condominio, ricorda i requisiti di formazione per chi vuole esercitare la professione, tra cui un corso di aggiornamento di almeno 15 ore. E consiglia di verificare sempre che le associazioni di rappresentanza siano iscritte al Mise

Amministratori di condominio, ecco le giuste regole formative e di rappresentanza

In questi giorni così caotici per la professione di amministratore di condominio, provata sia dalla piaga del Covid-19 che dalle continue evoluzioni normative, stiamo assistendo alla “nascita" di più associazioni rappresentative di quelle professioni non organizzate in ordini.

L’appartenenza ad una Associazione non può da sola essere indice di serietà e professionalità, tuttavia tale appartenenza certifica la presenza di un codice di condotta ed etico al quale l’Iscritto si deve attenere, oltre che garantire una formazione periodica continua.

Ma siamo sicuri dell’Associazione rappresentata dal Professionista, sono tutte uguali? Assolutamente no: molte di queste Associazioni non risultano essere iscritte al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), altre invece, per usare una frase di uso comune “vivono del riflesso altrui”: non è difficile modificare un termine, una parola o poco altro rispetto ad un’altra sigla regolarmente iscritta al MISE per pubblicizzare la propria Associazione.

Ma cosa succede a questo punto? Come AIAC, Associazione Italiana Amministratori di Condominio, si tiene ad informare i Condomini che un Amministratore, per poter regolarmente svolgere la propria professione, deve effettuare una formazione periodica annua in un corso di aggiornamento di almeno 15 ore formative, certificate poi dal superamento di un regolare esame. È importante chiedere al proprio amministratore l’esibizione del superamento della formazione annua ai sensi e per gli effetti del DM 140, al quale il professionista non può sottrarsi.

Qualora ciò non avvenisse si invita a contattare l’Associazione di appartenenza per richiedere informazioni e a vostra maggior tutela, vi suggeriamo anche di verificare se questa Associazione sia iscritta al Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) ed in quale sezione. Occorre prestare la massima attenzione in quanto la delibera assembleare del Condominio che nomina un amministratore non in regola con gli obblighi formativi è nulla, di conseguenza l’incarico attribuito all’amministratore decade e lo stesso non può richiedere il compenso preventivato ed esposto all’atto della propria nomina.

Ci si ricordi quindi che la frequenza del corso di aggiornamento di 15 ore ed il superamento del relativo esame finale previsto dal DM140/2014 è condizione indispensabile per esercitare la professione di amministratore di Condominio, il tutto secondo quanto riportato dall'Art. 71-bis disp. att. Cod. Civ. Questi già citati obblighi formativi hanno cadenza annuale, più precisamente dal 9 Ottobre di ogni anno fino all'8 ottobre dell'anno successivo (DM140/2014 Art. 5, punto 2)

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare" su Spreaker.

Google News Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore