Ippica - 09 luglio 2025, 08:28

Proroga della concessione sull'ippodromo: il Comune vince il primo set sulla Varesina al Tar di Brescia. Sarà il Tar di Milano a occuparsi della vicenda

Dopo che la commissione ministeriale ha dato il via libera alle Bettole (prima riunione, dopo ulteriori aggiustamenti all'impianto, il 19 luglio), un'ordinanza del Tar di Brescia dà ragione al Comune di Varese: sul ricorso della Varesina, che chiedeva la proroga della concessione attraverso un'istanza - respinta dall'amministrazione - dopo l'avvio della procedura per il nuovo bando, si pronuncerà il Tar di Milano

Cavalli in pista alle Bettole

Cavalli in pista alle Bettole

Dopo che la commissione ministeriale ha salvato almeno in parte la stagione estiva varesina del galoppo, dando l'ok alle corse alle Bettole (la prima riunione, dopo ulteriori aggiustamenti all'impianto, è in calendario il 19 luglio), un'ordinanza del  Tar di Brescia dà ragione al Comune di Varese. 

L'amministrazione si era infatti costituita al Tar di Brescia dopo il ricorso della Società Varesina Incremento Corse e Cavalli contro l'istanza presentata dalla stessa Svicc, e rigettata dal Comune, per la proroga del contratto di concessione dell'impianto in capo alla Varesina dopo l'avvio della procedura per le manifestazioni d'interesse e per il bando della nuova concessione dell'ippodromo da parte di Palazzo Estense.

In sostanza il Tar di Brescia ha accolto l'eccezione e dato ragione al Comune di Varese, confermando che sulla vicenda in questiona la competenza è del Tar di Milano, come si legge nel finale dell'ordinanza: «Ritenuto e considerato che ex art. 47, II comma, c.p.a. spetta provvedere sull’eccezione, tempestivamente proposta e palesemente fondata, al Presidente del TAR Lombardia – Milano; 
P.Q.M.
dispone la trasmissione della presente ordinanza, e del fascicolo digitale del ricorso in epigrafe, al TAR Lombardia – Milano per i provvedimenti di competenza».

Insomma, primo set al Comune che ha rigettato l'istanza della varesina per la proroga della concessione, e tutto da rifare. Il secondo set si giocherà al Tar di Milano.

Ecco l'ordinanza completa del Tar di Brescia 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sezione staccata di Brescia

Il Presidente ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 809 del 2025, proposto da Società Varesina Incremento Corse e Cavalli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D. , assistita e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Marco Petitto e Gerardo Maria Cinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Varese, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Benzoni, Laura Luoni, Antonella Pomati e Dorotea Sanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare
(a) della nota del 22 maggio 2025, ricevuta a mezzo pec in pari data, con cui il Comune di Varese ha rigettato l'istanza presentata da Società Varesina Incremento Corse e Cavalli S.r.l. in data 19 maggio 2025 per la proroga del “Contratto di proroga della concessione in uso degli impianti sportivi in località Ippodromo” rep. n. 28177 del 31 gennaio 1996;
(b) della determinazione dirigenziale n. 701 del 21 maggio 2025 recante “Avvio della procedura finalizzata all'acquisizione di manifestazioni d'interesse a partecipare all'evidenza pubblica per la concessione in uso del compendio comunale dell'Ippodromo delle Bettole”;
(c) del bando di pubblico incanto prot. n. GE/2025/0055290 del 22 maggio 2025, pubblicato in pari data, con il quale il Comune di Varese ha indetto la procedura aperta per la concessione in uso del compendio comunale dell'Ippodromo delle Bettole;
(d) dei documenti e degli elaborati posti a base di gara;
e per quanto occorrer possa
(e) della determina dirigenziale n. 635 del 13 maggio 2025 con cui il Comune ha approvato e recepito la Relazione tecnica di sintesi sullo stato di fatto dell'ippodromo redatta da Uniconsult Servizi di Ingegneria Impiantistica e della medesima Relazione tecnica di sintesi nonché
(f) di ogni altro atto applicativo o provvedimento, anche successivo, comunque denominato, nonché atto presupposto - anche non cognito alla ricorrente - ad essi presupposti, annessi, connessi e conseguenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Varese, il quale ha testualmente rilevato che, per le vicende che interessano atti e provvedimenti emessi e/o che producono effetti nell’ambito della provincia di Varese, è del TAR Lombardia «competente la Sezione di Milano (come recepito anche nella carta dei Servizi del TAR Milano, pubblicata su sito https://www.giustizia-amministrativa.it) »;
Ritenuto e considerato che ex art. 47, II comma, c.p.a. spetta provvedere sull’eccezione, tempestivamente proposta e palesemente fondata, al Presidente del TAR Lombardia – Milano;

P.Q.M.
dispone la trasmissione della presente ordinanza, e del fascicolo digitale del ricorso
in epigrafe, al TAR Lombardia – Milano per i provvedimenti di competenza.
La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà ai predetti adempimenti e a darne comunicazione alle parti costituite. Così deciso in Venezia, addì 8 luglio 2025.

Il presidente Angelo Gabricci

Redazione

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