- 01 aprile 2020, 11:01

Frontalieri e reversibilità: quando la rendita di vedovanza non è sempre un diritto

I requisiti necessari per ottenere la reversibilità in caso di decesso del coniuge, in Svizzera sono differenti. Ecco cosa dovete sapere per tutelarvi.

Frontalieri e reversibilità: quando la rendita di vedovanza non è sempre un diritto

Lavorare in un paese straniero, soprattutto come la Svizzera che ha leggi e ordinanze molto lontane dal diritto al quale siamo abituati, ci lascia spesso attoniti di fronte a tante aspettative non riconosciute. Una di queste, nostro malgrado, potrebbe essere quella della rendita in caso di decesso del coniuge, la così detta reversibilità.

Per quanto concerne il primo pilastro o AVS, il corrispettivo dell’INPS per intenderci, la Svizzera impone diversi “paletti” che limitano l’accesso alla rendita vedovile a seconda della condizione familiare dei coniugi, dell’età degli stessi, dal sesso e dagli anni di matrimonio al momento del tragico evento.

Nel dettaglio, i requisiti necessari per ottenere la reversibilità sono i seguenti:

PER LE VEDOVE
- Avere figli (di qualsiasi età) al momento della morte del coniuge, oppure
- Aver compiuto 45 anni ed essere sposate da minimo 5 anni.

PER I VEDOVI
- Presenza di figli minori alla morte del coniuge, ma la rendita sarà concessa soltanto fino alla maggiore età di questi ultimi.

In entrambi i casi, vengono prese in considerazione solo le coppie sposate o registrate in comune da almeno 5 anni.

Condizioni dunque, non sempre facili da rispettare, soprattutto in caso sia la moglie a venire a mancare. Ovviamente al primo pilastro si aggiungerà il secondo (una sorta di TFR che viene accantonato durante gli anni di lavoro) che ha modalità di reversibilità leggermente più accessibili, ma che prevede forti riduzioni in caso di differenza di età tra coniugi superiori a 10 anni.

Nasce a questo punto l’importanza di stipulare un terzo pilastro, ovvero un versamento libero e integrativo che non sottostà ad alcuna “regola” di reversibilità ma che può semplicemente destinare un capitale in caso di decesso alla persona precedentemente segnalata al momento della stipulazione, non seguendo alcuna linea successoria (in caso si tratti di una previdenza “non vincolata”) e sorpassando dunque ogni limite per le coppie non sposate, senza figli, con grandi differenze di età o con profili che non soddisfino le condizioni richieste dal primo e dal secondo pilastro.

Frontaliere Sicuro
resta a disposizione dei lavoratori per chiarire situazioni personali, dubbi, richieste o simulazioni di rendite e pensioni integrative: info@frontalieresicuro.com

Erika Besana

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