Scuola - 22 ottobre 2026, 16:29

Scuola e insegnanti. La Cgil: «Il Tribunale di Varese riconosce la priorità del ricongiungimento familiare per i genitori con figli sotto i tre anni»

La Flc varesina, in una nota, esprime «grande soddisfazione per la recente ordinanza che ha accolto il ricorso promosso contro il Ministero dell'Istruzione, riconoscendo il diritto di una docente all'assegnazione temporanea presso una sede scolastica della provincia in cui risiede il nucleo famigliare e lavora il coniuge»

foto d'archivio

Riceviamo e pubblichiamo la nota della Flc Cgil Varese:

La FLC CGIL di Varese esprime grande soddisfazione per la recente ordinanza del Tribunale di Varese – Sezione Lavoro, che ha accolto con ordinanza pubblicata il 19.10.2026, il ricorso promosso contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito riconoscendo il diritto di una docente all’assegnazione temporanea ex art. 42‑bis d.lgs. 151/2001 presso una sede scolastica della provincia in cui risiede il nucleo familiare e lavora il coniuge.

Si tratta di una importante vittoria sindacale che riafferma con forza la centralità del diritto al ricongiungimento familiare e alla tutela della genitorialità nei primi anni di vita dei figli, anche nei confronti dell’Amministrazione scolastica.

L’ordinanza richiama l’art. 42‑bis d.lgs. 151/2001, così come interpretato dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 99/2024, sottolineando che la norma è finalizzata a garantire, nei primi tre anni di vita del minore, la presenza del genitore lavoratore nella stessa provincia o regione in cui è fissata la residenza della famiglia o in cui l’altro genitore svolge la propria attività lavorativa, e che il dissenso dell’Amministrazione è possibile solo in presenza di “casi o esigenze eccezionali” puntualmente e rigorosamente motivati.

Il Tribunale ha riconosciuto che l’allontanamento prolungato del genitore da un figlio in tenerissima età integra un pregiudizio grave e difficilmente reversibile, sufficiente a giustificare l’intervento cautelare d’urgenza, valorizzando il diritto del minore ad una presenza genitoriale stabile.

Di particolare rilievo è il fatto che la lavoratrice interessata non fosse ancora definitivamente immessa in ruolo, ma titolare di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, con anno di prova differito per maternità: il Tribunale ha infatti affermato che non esiste una incompatibilità generale tra anno di prova o rapporto a tempo determinato finalizzato al ruolo e assegnazione temporanea ex art. 42‑bis, e che le esigenze valutative e organizzative dell’Amministrazione scolastica non possono, da sole e in astratto, essere qualificate come “esigenze eccezionali” tali da negare il diritto al ricongiungimento familiare.

All’esito del giudizio cautelare, il Tribunale ha ordinato al Ministero di disporre l’assegnazione temporanea ad una sede scolastica della provincia in cui si trova il nucleo familiare, indicando anche la preferenza per il comune di residenza, riconoscendo così la piena operatività dell’art. 42‑bis nel comparto scuola, valorizzando la recente evoluzione costituzionale in materia di tutela della famiglia e dei minori e offrendo un precedente significativo per tutte le lavoratrici e i lavoratori che, in condizioni analoghe, intendano far valere il proprio diritto al ricongiungimento familiare.

Per la FLC CGIL di Varese questa decisione rappresenta un passaggio fondamentale che rafforza l’azione sindacale; pertanto si invita tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori della scuola che si trovino in situazioni analoghe a rivolgersi alle strutture sindacali territoriali per una valutazione del singolo caso e per l’eventuale attivazione delle tutele previste dalla legge. 

Comunicato Stampa