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Pronto condominio | 17 giugno 2024, 09:00

Affitti brevi: quando la cedolare secca sale al 26%

La legge di Bilancio 30 dicembre 2023, n. 213 ha modificato l’aliquota ordinaria: sale al 26% ma solo a partire dal secondo immobile concesso in locazione

Affitti brevi: quando la cedolare secca sale al 26%

La legge di Bilancio 30 dicembre 2023 n. 213 ha modificato la percentuale dell’aliquota ordinaria della cedolare secca prevista per gli affitti brevi, il regime alternativo che sostituisce Irpef e addizionali. La quota è salita al 26%, ma soltanto a partire dal secondo immobile concesso in affitto. In precedenza le norme avevano stabilito che il proprietario che decide di locare un immobile a uso abitativo con un contratto di locazione breve può al massimo affittare quattro immobili: alla luce delle novità legislative, nel caso in cui scelga la cedolare secca, potrà quindi usufruirà dell’aliquota del 21% per un immobile a scelta, mentre dal secondo in avanti verrà applicata la nuova aliquota al 26%.

I contratti di locazione breve riguardano gli immobili a uso abitativo e hanno una durata massima pari a 30 giorni. Possano essere siglati tra persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o attraverso soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, compresi i siti internet specializzati e sempre più gettonati dagli utenti.

Riguardo alla durata, è bene specificare che il proprietario è libero di locare più volte l’immobile, ma se il contratto coinvolge le stesse parti la durata complessiva non potrà mai superare i 30 giorni. In caso contrario, sarà necessario registrare il contratto entro e non oltre 30 giorni dalla firma.

Fra le novità recenti che interessano questo particolare accordo, vi è l’istituzione del cosiddetto CIN, il Codice Identificativo Nazionale (al momento non ancora operativo), da inserire in una speciale banca dati nazionale per locazioni turistiche, affitti brevi e strutture turistico-ricettive. Il CIN potrà essere richiesto al Ministero del Turismo, mentre per le strutture che ne sono già in possesso (alcuni enti hanno già introdotto un codice regionale o provinciale), spetterà agli stessi enti locali occuparsi della ricodificazione. Il gestore dell’immobile dovrà esporre il CIN all’esterno della struttura e indicarlo negli annunci d’affitto, compresi quelli online, pena una sanzione amministrativa il cui importo varia da 500 a 5mila euro.

In collaborazione con Confappi-Fna Federamministratori

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