/ Economia

Economia | 09 giugno 2022, 00:01

Raccolta differenziata in condominio: tra doveri e sanzioni, ecco tutto quello che c’è da sapere

L’esperto risponde - Insieme a Camera Condominiale Varese facciamo chiarezza su un argomento di grande interesse, a cui tutti (amministratori e condòmini) devono prestare massima attenzione

Raccolta differenziata in condominio: tra doveri e sanzioni, ecco tutto quello che c’è da sapere

Amare e rispettare la terra costituiscono le premesse necessarie a che il pianeta diventi migliore di come lo sia attualmente: buttare, raccogliere e organizzare rappresentano il dictatum per un mondo green. Allora perché non iniziare proprio dai condomini?

La raccolta differenziata è un obbligo che permette di inquinare meno e favorire il riciclo. Il primo riferimento legislativo risale alla direttiva Cee n. 75/442, lì dove all’art.3 si specificava che gli Stati membri dovevano adottare misure appropriate per promuovere il recupero dei rifiuti onde ottenere materie prime secondarie. 

Oggi, l’Europa ha fatto grandi passi da quel lontano 1975 e ogni paese membro ha la sua normativa di riferimento in materia di rifiuti. In Italia è il DL 3.04.2006, n. 152 a disciplinare la raccolta differenziata, definendo la stessa come “la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri”.

Ma cosa accade in condominio? Un lettore solleva giusti quesiti: «…Da quanto ho capito, la legge che disciplina la raccolta differenziata fa espresso divieto di ammassare i rifiuti. Ma, all’interno di un edificio per civili abitazioni, chi e come individua il posto idoneo per posizionare i cassonetti destinati alla raccolta? E nel caso di trasgressioni chi paga la multa?”

Attento caro lettore, la raccolta differenziata viene organizzata dal Comune, il quale, in ottemperanza alla legge nazionale, stila un proprio regolamento per la disciplina de quo e le sanzioni da applicare ai trasgressori: esempio può essere dato da chi deposita i rifiuti al di fuori dell’orario indicato. Il Comune provvederà alla consegna, nei condomini, degli appositi contenitori per indifferenziato, carta e cartone, organico, plastica, vetro, che verranno poi ritirati secondo una cadenza stabilita. Di converso, se nel Comune non è attiva la “raccolta porta a porta”, sarà il condominio ad organizzarla spontaneamente, con dinamiche complesse ma non impossibili.

Per rispondere ai suoi quesiti secondo il decreto menzionato, sul condominio e sull’amministratore incombono maggiori obblighi, che vanno dall’organizzazione delle aree dove posizionare i contenitori dei rifiuti, al rispetto delle modalità di effettuazione della raccolta differenziata. Sui condomini, invece, incombe l’onere di rispettare gli orari e i giorni in cui depositare i diversi tipi di materiale e la divisione dei rifiuti che deve essere eseguita correttamente: in mancanza, si incorrerà in sanzioni.

L’Art.1130 CC 2°co. dispone che tra i compiti dell’amministratore rientra quello di “disciplinare l’uso delle cose comuni”, pertanto lì dove manchi una specifica delibera questi collocherà i contenitori all’interno degli spazi condominiali ove riterrà più opportuno, sempre nel rispetto del decoro della compagine condominiale. L’amministratore una volta ricevuti i relativi contenitori, concessi in comodato gratuito ex Artt. 1803 e segg. cc, dovrà custodirli utilizzandoli come previsto dal contratto. Perché qualora vi fosse un diverso uso, ricadrà sui condomini il rischio di dover pagare i danni al proprietario dei cassonetti. L’amministratore, altresì, è tenuto ad informare i condomini, con le forme di rito o con un cartello esposto nella bacheca condominiale, sulle norme per l’utilizzo, la cura e la manutenzione per la differenziata. Infine deve organizzare la cura, la manutenzione e il lavaggio dei contenitori assegnati, precisando che per le spese per la pulizia degli stessi la ripartizione va fatta in base ai millesimi di proprietà, come qualsiasi altra spesa per parti o servizi comuni. 

A questo punto, però, è lecito chiedersi: se uno dei condomini non rispetta la raccolta differenziata la “colpa” è personale o può essere estesa a tutto il condominio?”

Ebbene, la sentenza n. 1027/18 dello 01.03.18 del Tribunale di Torino, accogliendo il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa avente ad oggetto la violazione delle norme sulla raccolta differenziata dei rifiuti di un condominio, ha annullato la multa perché la “responsabilità di chi commette un’infrazione è personale e il condominio non è obbligato a vigilare sui bidoni e su cosa vi viene conferito all’interno”. Pertanto, alla luce di tale pronuncia, l’autorità amministrativa non può multare il condominio, senza aver identificato la persona o le persone autrici della violazione. Il Comune, quindi, prima d’irrogare la sanzione per mancato corretto conferimento dei rifiuti, deve procedere all’individuazione del responsabile della violazione amministrativa, mentre il condominio, siccome ente di gestione sfornito di personalità giuridica, non può essere assoggettato ad alcuna sanzione di sorta (Trib. Palermo, 22 ottobre 2020, n. 3335).

Ad abundantiam, il condominio potrà dotarsi di un impianto di videosorveglianza per controllare se i rifiuti vengono conferiti nei bidoni correttamente; in mancanza, le registrazioni possono essere fatte visionare dalla Polizia Municipale per l’applicazione delle conseguenti sanzioni.   

IL PROGETTO “L’ESPERTO RISPONDE” A CURA DI CAMERA CONDOMINIALE VARESE

“La cultura è alla base della società, rendendoci indipendenti, liberi e spingendoci al ragionamento ad avere buon senso”. E in questo contesto di Welfare State, inteso come sistema sociale diretto a garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, che si inserisce il percorso intrapreso dalla Camera Condominiale di Varese, in persona del direttore generale Andrea Leta.

Una visione futuristica “de la compropriété”, come direbbero i cugini d’Oltralpe, quella della Camera Condominiale locale. Visione favorevolmente accolta anche dall’Unione Nazionale Camere Condominiali, presieduta dall’avvocato Michele Zuppardi, il cui fine è promuovere la ricerca, lo studio e la formazione di base e permanente nel campo del diritto, della tecnica, dell’amministrazione e più in generale della gestione del condominio e diffonderne risultati e di altre attività indicate nello Statuto.

La sede di Camera Condominiale Varese è situata in viale Ticino 24 a Gavirate. Per tutte le informazioni sono a disposizione la mail info@cameracondominialevarese.it, il numero di telefono 0332629323, il sito internet www.cameracondominialevarese.it e la pagina Facebook @CameraVarese.

A cura dell’Avv. Sabina Vuolo - Avvocato Cassazionista, Articolista Giuridico

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore