Pronto condominio - 19 aprile 2021, 11:00

Assumere e licenziare il portiere di condominio

Per attivare ed eliminare il servizio serve sempre l'ok dell'assemblea

Assumere e licenziare il portiere di condominio

Il portiere di uno stabile è un dipendente del condominio, con quest’ultimo che al momento dell’assunzione diviene a tutti gli effetti un datore di lavoro. Per istituire il servizio, occorre una delibera assembleare e, in particolare, un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i 2/3 del valore dell’edificio. Una volta raggiunto il quorum, lavoratore e amministratore (nelle vesti di rappresentante del condominio) firmano il contratto collettivo nazionale, riconosciuto dalle associazioni di categoria.

Può capitare, però, che il condominio decida di sopprimere il servizio, ad esempio per ottenere un risparmio sulle spese di gestione. Per procedere è necessaria una delibera assembleare, ma prima occorre verificare se il servizio è previsto o meno dal regolamento di condominio assembleare. In tal caso, infatti, serve modificare il regolamento con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

A quel punto, il condominio può procedere al licenziamento del portiere, con la decisione che anche in questo caso deve passare dall’assemblea. In prima convocazione, serve un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, mentre in seconda convocazione basta il voto favorevole degli intervenuti che rappresenti almeno 1/3 del valore complessivo dell'edificio.

Nel caso in cui il servizio di portierato sia stato istituito nel momento in cui lo stabile è stato edificato, tale servizio può essere contemplato dal regolamento condominiale contrattuale, che di norma per essere modificato necessita del voto unanime dei condòmini proprietari. Sul punto, la Cassazione ha però specificato che bisogna distinguere tra clausole di natura contrattuale e clausole di natura regolamentare.

Nello specifico, con la sentenza 943/1999 la Suprema Corte ha osservato che «il regolamento predisposto dall'originario, unico proprietario o condomini con consenso totalitario può non avere natura contrattuale se le sue clausole si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni pure se immobili. Conseguentemente, mentre è necessaria l'unanimità dei consensi dei condomini per modificare il regolamento convenzionale (…) avendo questo la medesima efficacia vincolante del contratto, è, invece, sufficiente una deliberazione maggioritaria dell'assemblea dei partecipanti alla comunione per apportare variazioni al regolamento che non abbia tale natura».

E quindi, con riferimento al servizio di portierato previsto dal regolamento contrattuale, per procede alla modifica del regolamento può essere sufficiente un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Studio legale Rezzonico

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