Attualità - 23 febbraio 2020, 20:54

Coronavirus: chiusi anche cinema e palestre, stop dalle 18 per bar e locali fino all'1 marzo. Ecco l'ordinanza della Regione Lombardia

Oltre a scuole, asili e università, limitazioni agli accessi e chiusure anche per esercizi pubblici tra cui cinema e locali, fiere, mercati, palestre ed esercizi all'interno dei centri commerciali

Ecco l'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che prevede limitazioni nei luoghi di aggregazione più affollati come bar, pub e locali notturni (stop dalle 18 alle 6) o chiusure per cinema, musei, palestre e fiere fino all'1 marzo. Gli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali resteranno chiusi il sabato e la domenica.
Ricordiamo che la Regione ha previsto anche la chiusura di scuole, università e asili in tutta la Lombardia per almeno sette giorni. 


Il testo completo dell'ordinanza.

In particolare, fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordinanze per i Comuni compresi nella "zona rossa" di Codogno, Castiglione D'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le seguenti disposizioni

1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

2) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

3) la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

4) la sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;

5) la  previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Per quanto riguarda la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali (di cui agli articoli I e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;

per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;

per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute, può modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell'evoluzione epidemiologica.

La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1 marzo compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.

Redazione